Rimborsi Ryanair: la palla ai giudici d’Irlanda

Tiene banco la questione disservizi e ritardi aerei di Ryanair: in caso di richiesta di rimborso la Cassazione Sezioni unite ha stabilito che vale la clausola della low cost irlandese che assegna le cause al giudice irlandese. La deroga alle regole sulla giurisdizione è possibile se il passeggero, acquistando il biglietto online, spunta la casella con il sistema del point and click. Continue reading Rimborsi Ryanair: la palla ai giudici d’Irlanda at L'Agenzia di Viaggi Magazine.

Apr 7, 2025 - 14:50
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Rimborsi Ryanair: la palla ai giudici d’Irlanda
Rimborsi Ryanair: la palla ai giudici d’Irlanda

Tiene banco la questione disservizi e ritardi aerei di Ryanair: in caso di richiesta di rimborso la Cassazione Sezioni unite ha stabilito che vale la clausola della low cost irlandese che assegna le cause al giudice irlandese. La deroga alle regole sulla giurisdizione è possibile se il passeggero, acquistando il biglietto online, spunta la casella con il sistema del point and click.

Con la sentenza 8802/2025 – che ha agitato le già mosse acque della distribuzione turistica – è stato così respinto il ricorso di una coppia che chiedeva a Ryanair 517 euro quale compensazione forfettizzata comprese le spese di transfer per il ritardo prolungato del volo Alghero-Treviso, successivamente dirottato su Venezia. La domanda era stata accolta dal giudice di pace ma successivamente respinta dal Tribunale, per finire poi come prassi all’attenzione della Cassazione.

Nello specifico i giudici, pur riconoscendo la pertinenza della disciplina Ue (Regolamento 261/04), hanno di fatto consentito la deroga, in quanto con l’acquisto del biglietto online, equiparabile alla forma scritta, si è di fatto accettata la clausola, secondo la quale le controversie relative al contratto siglato vanno risolte esclusivamente davanti al giudice irlandese, ovvero del Paese dove ha sede legale la Ryanair.

Il Tribunale ha pure respinto la richiesta dei viaggiatori di applicare la Convenzione di Montréal del 28 maggio 1999, ratificata in Italia nel 2004, che non ammette deroghe ai criteri di giurisdizione che, nel caso esaminato, sarebbe stata nazionale, in quanto la convenzione riguarda solo il trasporto internazionale e non i voli interni, che non prevedono scali in altri Stati membri.