Regime speciale Iva, l’AdE chiarisce: “È legato alla disponibilità dei servizi in adv”

L’applicazione del regime speciale Iva, previsto per le agenzie di viaggi, è contemplata anche per i servizi, diversi dai pacchetti turistici, resi da terzi di cui un soggetto abbia acquisito la disponibilità anteriormente alla richiesta del cliente. È quanto ribadito dall’Agenzia delle Entrate che nella risposta n°80 del 21 marzo scorso richiama recenti sentenze della Corte di giustizia Ue e della Corte di Cassazione, le quali chiariscono che è sufficiente che l’adv abbia la disponibilità del servizio, senza necessità di un acquisto definitivo. Continue reading Regime speciale Iva, l’AdE chiarisce: “È legato alla disponibilità dei servizi in adv” at L'Agenzia di Viaggi Magazine.

Mar 26, 2025 - 10:23
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Regime speciale Iva, l’AdE chiarisce: “È legato alla disponibilità dei servizi in adv”
Regime speciale Iva, l’AdE chiarisce: “È legato alla disponibilità dei servizi in adv”

L’applicazione del regime speciale Iva, previsto per le agenzie di viaggi, è contemplata anche per i servizi, diversi dai pacchetti turistici, resi da terzi di cui un soggetto abbia acquisito la disponibilità anteriormente alla richiesta del cliente. È quanto ribadito dall’Agenzia delle Entrate che nella risposta n°80 del 21 marzo scorso richiama recenti sentenze della Corte di giustizia Ue e della Corte di Cassazione, le quali chiariscono che è sufficiente che l’adv abbia la disponibilità del servizio, senza necessità di un acquisto definitivo.

Il chiarimento era stato sollevato da una società non Ue, che opera nel settore delle prenotazioni online di soggiorni e voli, attraverso una piattaforma digitale chiamata “X System”. Questa società stipula contratti con fornitori di servizi (accommodation provider) per offrire ai viaggiatori la possibilità di prenotare alloggi e pacchetti turistici. In particolare, utilizza un modello contrattuale chiamato “X Collect Cooking”, che le consente di disporre delle stanze prima che i viaggiatori effettuino la loro richiesta.

La società sottolinea che, per le agenzie di viaggi, secondo la normativa e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (Cgue), è consolidato l’uso del regime speciale Toms (Tour Operators Margin Scheme) anche per i servizi turistici singoli. Precisamente, nella causa C-763/23, la Cgue ha confermato che il regime Toms si applica a queste prestazioni, con alcune eccezioni.

In Italia, il regime è stato recepito attraverso l’articolo 74-ter del decreto Iva (Dpr 633/1972), il quale stabilisce che le agenzie devono avere la disponibilità dei servizi (come alloggi o trasporti) prima della richiesta del cliente.

La Corte di Cassazione, a sua volta, ha chiarito che non è necessario preacquistare i servizi, ma è sufficiente averne la disponibilità. Pertanto, per applicare il regime, i servizi devono essere disponibili per l’agenzia prima della richiesta del viaggiatore. La società ritiene di soddisfare queste condizioni per i servizi offerti tramite il modello “X Collect Booking”, poiché agisce in nome proprio e ottiene la disponibilità dei servizi di alloggio prima delle richieste dei clienti.

L’Agenzia delle Entrate, come riportato da Fiscoggi, conferma che per applicare il regime speciale, secondo cui “per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggi e turismo che agiscono in nome e per conto proprio relative a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti e per le prestazioni dei mandatari senza rappresentanza di cui al secondo periodo del comma 1, l’imposta si applica sulla differenza, al netto dell’imposta, tra il prezzo del pacchetto turistico ed il corrispettivo dovuto all’agenzia di viaggi e turismo, comprensivi dell’imposta”, è necessario che i servizi siano forniti da terzi e che l’agenzia li abbia acquisiti prima della richiesta del cliente, come previsto dall’articolo 74-ter, comma 5-bis, del decreto Iva.

Sulla possibilità di applicare il regime in esame alle singole prestazioni, come detto dalla stessa società richiedente, è tornata di recente la Cgue, confermando che:

– il regime in commento è obbligatorio, nel senso che va applicato dagli Stati membri quando le agenzie di viaggi agiscono in nome proprio nei confronti del viaggiatore e utilizzano, ai fini dell’effettuazione del viaggio, cessioni di beni e servizi acquistati presso terzi soggetti passivi, salvo eccezioni espressamente previste;

– la fornitura da parte di un’agenzia di viaggi del solo servizio di alloggio, piuttosto che di un biglietto aereo, rientra in detto regime, a prescindere se questa fornitura sia accompagnata da servizi aggiuntivi diversi dai servizi di informazione e di consulenza, tipici di un’agenzia di viaggio. Una diversa interpretazione produrrebbe un regime fiscale complesso, in cui l’applicazione delle norme in materia di Iva dipenderebbe dagli elementi che compongono le prestazioni offerte a ciascun viaggiatore. Un regime fiscale siffatto non rispetterebbe gli obiettivi della Direttiva Iva; tale regime va applicato a un operatore economico che svolge servizi analoghi a quelli di un’agenzia di viaggi a condizione che soddisfi le condizioni sostanziali previste all’articolo 306 della Direttiva Iva per poter beneficiare, in linea di principio, del regime impositivo speciale in commento.